Ex L.R. 28/1984 - Chiusura investimenti finanziati
La Giunta Regionale ha definito il percorso per la chiusura degli investimenti finanziati a valere sulla ex L.R. 28/1984, abrogata dalla L.R. 1/2002.
È stata fatta salva la sua applicazione esclusivamente per la concessione di contributi riferita alle domande pervenute alla Regione entro il 31/12/1999, ed istruite nei settori della produzione di beni e servizi (compresi quelli socio-assistenziali) e del turismo.
La L.R. 1/2002 era stata approvata per rendere i provvedimenti urgenti a favore dell’occupazione più compatibili alle norme del Trattato della Comunità europea in materia di regimi di aiuto di Stato. In questa avanzata fase terminale dell’applicazione della norma transitoria prevista dalla L.R. 1/2002, era fondamentale definire quali delle richieste di agevolazioni avessero concreta possibilità di essere chiuse positivamente con il completamento dell’investimento, attualmente in fase avanzata di realizzazione.
Gli investimenti ammessi alle agevolazioni, che alla data di adozione della Direttiva risultino realizzati in misura non inferiore al 50% di quella prevista, possono essere completati entro un termine non superiore ai 24 mesi.